Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.
Puoi regolare tutto le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.
Trasparenza rifiuti
AVVISI E COMUNICAZIONI
3.1.a GESTORI DEL SERVIZIO
LAVAGGIO STRADE
Comune di Camporotondo di FiastroneRACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
Cosmari srlTARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI
3.1.b RECAPITI
LAVAGGIO STRADE
Comune di Camporotondo di Fiastrone0733 907153
0733 907359
https://www.comune.camporotondodifiastrone.mc.it/
info@comune.camporotondodifiastrone.mc.it
comune.camporotondodifiastrone@legalmail.it
RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
Cosmari srl800 640 323
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00 - Sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00
+39 0733 203 504
https://www.cosmarimc.it/
info@cosmarimc.it
pec@cosmari-mc.it
TARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI
0733 907153
0733 907359
https://www.comune.camporotondodifiastrone.mc.it/
info@comune.camporotondodifiastrone.mc.it
comune.camporotondodifiastrone@legalmail.it
3.1.c MODULISTICA RECLAMI
Modulo-segnalazioni-richieste-di-informazioni-reclami-TARI [DOC - 43 KB - Ultima modifica: 19/12/2022]
3.1.d CALENDARIO E ORARI RACCOLTA
Visualizza
3.1.e CAMPAGNE STRAORDINARIE
3.1.f ISTRUZIONI PER UN CORRETTO CONFERIMENTO
3.1.g CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO
3.1.h PERCENTUALE DI DIFFERENZIATA
3.1.i CALENDARIO E ORARI PULIZIA STRADE
Non è previsto un calendario puntuale sui giorni e orari di svolgimento.
3.1.j REGOLE PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA
Art. 12 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 1. Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento per le opere e dei relativi ammortamenti nonché dei costi di esercizio relativi al servizio inclusi i costi di cui all’articolo 15 del D. Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal Metodo Tariffario (MTR) di cui alla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif. 2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario. Art. 13 – Determinazione delle tariffe del tributo 1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. Il Consiglio Comunale determina annualmente le tariffe entro il termine fissato dalle norme previste per l’approvazione del bilancio di previsione. 2. Le tariffe del tributo sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999. 3. Le tariffe del tributo sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come previste dal D.P.R. 158/1999 e dall’Allegato B al presente Regolamento.
c) RiduzioniArt. 18 – Riduzione per le utenze domestiche 1. Per le utenze domestiche che praticano l’attività di auto compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica, previa apposita convenzione da sottoscrivere con l’Ente per gli effetti di quanto disciplinato con D.G.R. n. 384 del 31/07/2012, è prevista una riduzione del 10% della tariffa, limitatamente alla superficie abitativa, con effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la pratica. Il Comune o il soggetto gestore è autorizzato a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Art. 19– Riduzione per le utenze non domestiche 1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviata al riciclo nel corso dell’anno solare e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione KD per la specifica categoria. 2. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo copia dei formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D. Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o copia del modello unico di denuncia (MUD) comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. Art. 20 – Riduzioni tariffarie del tributo per le utenze non stabilmente attive 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 15% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare. 2.La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
d) Imposte applicabiliSull'importo del tributo è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) nella misura del 5% come deliberato dalla provincia.
3.1.k EVENTUALI RIDUZIONI TARIFFARIE AGLI UTENTI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE
3.1.l ATTI APPROVAZIONE TARIFFA
Delibera di consiglio n. 20 del 27.05.2022
DOCA312405 [PDF - 635 KB - Ultima modifica: 19/12/2022]
3.1.m REGOLAMENTO TARI
Regolamento del 24.07.2020
REGOLAMENTO TARI 9 [PDF - 233 KB - Ultima modifica: 19/12/2022]
3.1.n MODALITÀ DI PAGAMENTO AMMESSE
Modello F24 ordinario e semplificato.
3.1.o SCADENZE PER IL PAGAMENTO
Rata | Data Scadenza |
---|---|
1^ rata | 30.09.2022 |
2^ rata | 30.11.2022 |
3.1.p INFORMAZIONI PER OMESSO PAGAMENTO
L’omesso pagamento è disciplinato dagli articoli 26( Accertamento) – 27 (Sanzioni) e 28(Interessi) del vigente regolamento comunale della disciplina della tassa rifiuti solidi urbani.
3.1.q SEGNALAZIONI ERRORI IMPORTI
Ufficio Tributi – Numero Verde 800911745 attivo dalle 08.00 alle 14.00 di Lunedì e Venerdì e dalle 15.00 alle 18.00 di Lunedì e Giovedì.
3.1.r DOCUMENTI DI RISCOSSIONE ONLINE
3.1.s COMUNICAZIONI ARERA
Comunicati e note stampa - Rifiuti
Delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF - Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025
Delibera ARERA n. 444/2019/R/rif - Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
Delibera ARERA n. 443/2019/R/rif - Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021
3.1.t RECAPITI TELEFONICI PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO
3.1.u POSIZIONAMENTO DELLA GESTIONE NELL’AMBITO DELLA MATRICE DEGLI SCHEMI REGOLATORI
3.1.v STANDARD GENERALI DI QUALITÀ
3.1.w TARIFFA MEDIA APPLICATA ALLE UTENZE DOMESTICHE E ARTICOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI APPLICATI ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
3.1.x MODALITÀ E TERMINI PER L’ACCESSO ALLA RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI
3.1.y MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI APERTURA, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 23– Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione 1. Il verificarsi o il cessare del presupposto per l’assoggettamento al tributo determina l’obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione TARI di inizio o fine occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette entro 15 giorni dall’inizio o fine del possesso o dell’occupazione e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’inizio o la fine dell’utenza. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per l’ottenimento delle riduzioni ed esenzioni nonché alla loro cessazione. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino variazioni da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione di variazione deve essere presentata entro i termini di cui sopra.
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori. 3. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione, la modifica del numero dei componenti il nucleo famigliare. La dichiarazione può essere consegnata direttamente presso l’ufficio tributi del Comune, spedita con raccomandata A/R o inviata via PEC.