Rinnovo della residenza abituale

I cittadini che non appartengono ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea e hanno ottenuto il rinnovo o l’aggiornamento del titolo di soggiorno, sono obbligati, entro 60 giorni dalla scadenza del documento, a presentare una dichiarazione all’Ufficio Anagrafe, attraverso un apposito modulo, per confermare che abitano ancora all’indirizzo in cui sono registrati.
Chi ha nel proprio permesso di soggiorno dei familiari, può effettuare la dichiarazione anche per loro.
Se una persona non effettua il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, dopo un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno viene cancellata dall’anagrafe della popolazione residente.
La cancellazione dall’anagrafe per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, causa la perdita di tutti i diritti che si ottengono quando si è iscritti, fra i quali:
– assistenza sanitaria;
– possibilità di mandare i figli a una scuola statale;
– possibilità di aprire un conto bancario;
– possibilità di comprare una terra o una proprietà;
– possibilità di acquistare e registrare un’automobile;
– possibilità di fare domanda per ottenere una patente italiana.

Contenuto inserito il 10/04/2018 aggiornato al 06/10/2022

Informazioni

Nome della tabella
Riferimenti normativi
  • D.L. 30/07/2012 n. 154 art. 5 D.L. n. 5/2012 convertito nella legge n. 35/2012
  • Responsabile del procedimento Rita Consoli
    E-mail: rita.consoli@comune.camporotondodifiastrone.mc.it
    Chi contattare Ufficio Anagrafe
    Termine procedimentale e ogni altro termine procedimentale rilevante A vista
    Titolare del potere sostitutivo in caso d'inerzia Pier Carlo Guglielmi
    E-mail: piercarlo.guglielmi@comune.camporotondodifiastrone.mc.it

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